LPP – Prelievo anticipato o costituzione in pegno del capitale previdenziale
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Acquisto di un’abitazione di proprietà
Il patrimonio previdenziale risparmiato durante la vostra attività professionale vi servirà dopo il pensionamento. Tuttavia, per finanziare un’abitazione di proprietà potete prelevare in anticipo o costituire in pegno tutto o parte del vostro capitale pensionistico.
Un ritiro anticipato o una costituzione in pegno del vostro capitale previdenziale è possibile nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni per:
- acquistare o costruire una proprietà abitativa a uso proprio
- acquistare quote di partecipazione a una proprietà di abitazioni, ad esempio cooperativa di costruzione di abitazioni
- rimborsare un credito ipotecario
- finanziare lavori di ristrutturazione o ampliamento di locali adibiti ad abitazione.
Per le persone coniugate o in unione domestica registrata, è sempre richiesto il consenso del coniuge o del partner registrato.
Importante: il prelievo anticipato incide sulle vostre tasse, sulle prestazioni di previdenza e su un eventuale riscatto nel Fondo di previdenza.
FAQ
Quali sono le conseguenze di un prelievo anticipato del capitale previdenziale?
- Il prelievo anticipato è imponibile. Non appena verrà rimborsato totalmente o parzialmente, potete richiedere la restituzione dell’importo pagato entro tre anni.
- I riscatti volontari nel Fondo di previdenza sono nuovamente possibili soltanto dopo aver rimborsato il prelievo anticipato.
- Il prelievo anticipato comporta una riduzione delle future prestazioni di previdenza. Potete continuare a beneficiare delle prestazioni di invalidità e decesso stipulando un’assicurazione complementare.
Quali sono le conseguenze di una costituzione in pegno del capitale previdenziale?
Se il pegno non viene realizzato, le prestazioni di previdenza non vengono ridotte e non sorge alcun obbligo fiscale.
Quali sono i limiti e le scadenze da rispettare per il prelievo anticipato e la costituzione in pegno?
- L’immobile deve essere abitato da voi stessi.
- Il prelievo anticipato deve essere effettuato al massimo tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di previdenza ed è possibile solo fino all’insorgere di un caso di previdenza.
- Un prelievo anticipato può essere richiesto solo ogni cinque anni.
L’importo del prelievo anticipato può essere scelto liberamente?
- L’importo minimo del prelievo anticipato è di CHF 20’000.
- Fino a 50 anni, potete riscuotere l’intera prestazione d’uscita.
- Dopo i 50 anni, l’importo è limitato. In questo caso:
- potete prelevare l’importo corrispondente alla prestazione di libero passaggio all’età di 50 anni
- oppure la metà della prestazione di libero passaggio maturata al momento del prelievo anticipato.
Quando il rimborso è facoltativo e quando obbligatorio?
In determinate circostante, un rimborso è obbligatorio. Ad esempio in caso di vendita dell’immobile di proprietà. Anche un rimborso volontario è soggetto a condizioni. Ad esempio, l’importo minimo del rimborso è di CHF 10’000 (a condizione che il prelievo anticipato residuo non sia inferiore).
Ulteriori informazioni
Versamento del capitale di previdenza – possibile anche in questi casi
Oltre al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno per l’acquisto di un’abitazione di proprietà, vi è la possibilità anche di una liquidazione anticipata in contanti del capitale di previdenza se una persona assicurata
- inizia un’attività indipendente
- lascia definitivamente la Svizzera
- ha un avere della cassa pensioni minimo, inferiore al contributo personale annuo